Art. 1.

      1. L'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, è concesso anche agli invalidi civili totali e parziali di età inferiore ai limiti, rispettivamente, di sessanta anni e di settanta anni, stabiliti dal medesimo articolo, fermi restando i requisiti di reddito presenti per la concessione dei trattamenti pensionistici agli invalidi civili.